Si può vendere un bene soggetto a pignoramento? La legge non lascia dubbi

Se un creditore ha diritto di pignoramento sui beni di un debitore, questi può comunque decidere di venderli? Ecco cosa dice la legge.

Poniamo il caso di essere giunti ad un pignoramento. Ad un debitore, quindi, non in grado di ripagare i suoi debiti, è stata comminata l’esecuzione forzata dei suoi beni. Da quel momento non ne dispone più, perché sono diretti a soddisfare i diritti di riscossione del credito da parte del diretto interessato. 

Un bene pignorato può essere venduto dal debitore?
Secondo la legge, i beni pignorati devono essere conservati dal debitore solo ed esclusivamente per soddisfare le ragioni spettanti di diritto al creditore – galleriaborghese.it

Ecco dunque che possiamo dedurre cosa sia un bene pignorato: si tratta di un bene mobile o immobile posseduto dal debitore e divenuto vincolato al pignoramento, a garanzia del credito spettante di diritto al creditore. Solitamente, il bene pignorato non viene sottratto al debitore, bensì viene a questi giuridicamente impedito di disporne.

In altre parole, i beni pignorati devono essere conservati dal debitore solo ed esclusivamente per soddisfare le ragioni del creditore che, supportato dalla giurisprudenza, ha ottenuto che su questi beni venisse posto il vincolo del pignoramento. Dunque, in base a ciò, potremmo concludere che un bene pignorato non possa essere venduto dal debitore a terzi. Ebbene, non proprio: scopriamo perché.

Cosa succede se un bene pignorato viene venduto dal debitore

Poniamo che il bene pignorato al debitore sia un autoveicolo. Può quindi il debitore venderlo a terzi pur se sottoposto a pignoramento? Ebbene, la risposta è sì. Tuttavia, restando in essere la misura del pignoramento, il creditore potrà rivendicare l’autoveicolo esattamente come se fosse ancora intestato al debitore.

Un bene pignorato può essere venduto dal debitore? Scopriamo cosa dice la legge
In base all’articolo 2913 del Codice Civile, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, che può continuare a rivendicarli – galleriaborghese.it

Ciò perché secondo l’articolo 2913 del Codice Civile gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento (come la vendita dell’autoveicolo pignorato che abbiamo ipotizzato) non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, fino all’estinzione della procedura esecutiva del pignoramento. 

Ecco che quindi l’acquirente può vedersi sottrarre il bene acquistato, con tuttavia la restituzione della somma spesa per acquistarlo. A meno che il debitore non coinvolga il creditore nella trattativa privata: in questo caso si può porre in essere un atto definito sospensivamente condizionato all’estinzione del procedimento, in cui la vendita è sottoposta alla condizione sospensiva da parte del giudice dell’esecuzione ed il trasferimento di proprietà del bene viene anch’esso accertato, registrato e trascritto a favore dell’acquirente. 

Gestione cookie