Affitto: in caso di morte del proprietario, la casa diventa dell’inquilino? Risponde l’avvocato

Cosa succede in caso di morte del proprietario di un immobile? L’inquilino può essere sfrattato? Tentiamo di interpretare la legge in materia. 

Prima di rispondere al quesito, partiamo dalla definizione del contratto di locazione. In forza di quest’ultimo, un soggetto, detto locatore, si impegna a garantire ad un altro soggetto, chiamato conduttore, il godimento di un bene, nel caso di specie un immobile dietro il pagamento di un determinato corrispettivo.

cosa succede all'inquilino in caso di morte del proprietario dell'immobile?
Contratto di affitto: cosa succede all’inquilino in caso di morte di locatore? Galleriaborghese.it

Durante il rapporto di locazione può accadere che una delle parti contrattuali, conduttore o locatore, venga a mancare. Nella prima ipotesi, molto spesso si teme di subire uno sfratto ma analizziamo la situazione che viene a verificarsi con l’ausilio della giurisprudenza: che succede, quindi, se il proprietario di casa muore? Gli inquilini possono essere sfrattati? Cerchiamo di rispondere insieme a questi quesiti.

Contratto di affitto: cosa succede se il proprietario di casa muore?

Sebbene manchi una precisa norma deputata a stabilire cosa succeda agli inquilini in seguito alla morte del proprietario, è opinione comune che la materia è ampiamente regolata dalle leggi sulla successione: non si tratterebbe dunque di una lacuna legislativa, ma della constatazione del fatto che qualsiasi altra disposizione apparirebbe superflua.

Cosa succede all'inquilino in caso di morte dell'affittuario?
Contratto di locazione e morte dell’affittuario: tutto quello che c’è da sapere (Galleriaborghese.it)

Dato il fatto che il contratto d’affitto supera, almeno nella maggior parte dei casi, la vita dei contraenti, si deve ritenere che siano gli eredi del proprietario dell’immobile ad assumere la titolarità del contratto di locazione. O, detto in altri termini, si realizza una successione del contratto con le medesime condizioni contrattuali originariamente previste: alla morte del locatore subentrano gli eredi.

Pertanto non interviene alcuna risoluzione anticipata del contratto, che rimane valido ed efficace alle stesse condizioni ma con soggetti differenti. Normalmente dunque, nella maggior parte dei casi, si verifica la seguente situazione: gli eredi del proprietario di casa optano per la prosecuzione del rapporto contrattuale. In questo caso, gli inquilini hanno il diritto di restare all’interno dell’abitazione anche dopo la morte del locatore, almeno fino alla scadenza del contratto. Ed è altresì riconosciuta la possibilità di rinnovare il contratto di locazione. Gli eredi possono procedere al rinnovo nei seguenti termini: 4 anni per il contratto a canone libero e 2 anni nel contratto a canone concordato.

Ma se questa è la regola, deve dirsi anche dell’eccezione: agli eredi viene riconosciuta la possibilità di esercitare il diritto di recesso, in presenza di determinati termini e condizioni. Se la volontà è quella di interrompere la prosecuzione del rapporto contrattuale, gli eredi potranno recedere dal contratto soltanto qualora la scadenza sia superiore a 6 mesi, mentre in caso contrario sarà indispensabile la proroga.

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